Art. 2.
(Specie di animali utilizzate).

      1. Ai fini della presente legge si intende per «animale», non altrimenti specificato, qualsiasi vertebrato vivo non umano inclusi quelli geneticamente modificati, gli animali invertebrati cefalopodi appartenenti all'ordine dei decapodi, le forme larvali autonome e capaci di riprodursi, ad esclusione di altre forme fetali o embrionali.
      2. L'Allegato 1 annesso alla presente legge precisa le specie di animali che possono essere utilizzate soltanto se nate e allevate in cattività e provenienti da uno stabilimento di allevamento o di fornitura autorizzato dalle autorità competenti nazionali o dei Paesi in cui hanno origine gli animali.
      3. È vietato l'impiego di animali selvatici e delle specie in via di estinzione di cui

 

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alla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874, nonché le specie minacciate elencate nella legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, salvo che si ritenga indispensabile ai fini della cura di malattie delle specie stesse o della loro conservazione.
      4. È vietato l'utilizzo delle scimmie antropomorfe, distinte in scimpanzé, bonobo, gorilla e orango, salvo che si ritenga indispensabile ai fini della cura di malattie delle specie stesse o della loro conservazione.